DECRETO
LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196
CODICE
IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali
ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di
ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni
di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Art. 8
Esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all’articolo 7
sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7
non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell’articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per
esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 24, comma
1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura
o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell’articolo 53, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione
dell’interessato, nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f),
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle
lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all’articolo
160.
4. L’esercizio dei diritti di cui
all’articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l’integrazione di dati personali
di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonché l’indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in
via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9
Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare
o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell’incaricato
o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all’articolo 7
riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato o
per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell’interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o
documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o
allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un
incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se
l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta
è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all’articolo
7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata,
salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10
Riscontro all’interessato
1. Per garantire l’effettivo
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o
servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente
anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche
la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla
loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie
di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la
richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui all’articolo 84, comma 1.
4. Quando l’estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione
di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all’interessato.
6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l’utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche
mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo
significato.
7. Quando, a seguito della richiesta
di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un
contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7
non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è
fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che
il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all’entità delle richieste ed è confermata
l’esistenza di dati che riguardano l’interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e
8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.